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STATUTO


COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

  • Art.1 - E' corrente un'associazione civile, con finalità benefiche, denominata
    “ASSOCIAZIONE CULTURALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI”
  • Art.2 - Gli scopi che l'Associazione si propone sono:
    a) il patrocinio e la promozione di attività culturali nel campo giuridico - amministrativo - aziendale - fiscale, quindi riunioni, conferenze, tavole rotonde, convegni e simili per professionisti in genere, aperte ai propri soci e ai soci, associati o partecipanti di altre associazioni aventi fini analoghi e facenti parte di organizzazioni di professionisti locali o nazionali;
    b) l'organizzazione di corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione alla professione di ragioniere commercialista e di esperto contabile ed in generale di corsi di perfezionamento ed aggiornamento profesionale per ragionieri commercialisti, esperti contabili e praticanti;
    c)la promozione di tutte quelle iniziative che abbiano affinità. Correlazione od analogia con gli scopi sopra indicati.
    L'associazione non ha scopo di lucro, è completamente indipendente ed è estranea ad ogni manifestazione di carattere e fine politico.
  • Art.3 - La sede dell'associazione è in Monza.
  • Art.4 - La durata dell'associazione è stabilita al 31 dicembre 2050 salvo proroga da deliberarsi dall'assemblea dei soci.


PATRIMONIO

  • ART.5 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
    a) quote dei soci;
    b) contributi di enti pubblici e privati;
    c)legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni ed ogni altra attività comunque pervenuta, nel rispetto delle norme che ne prevedono il legittimo perfezionamento e l'efficacia.


SOCI

  • ART.6 - Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.
    Possono essere soci, in qualità di soci ordinari, coloro che svolgono la professione di ragioniere commercialista, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché i relativi praticanti.
    Possono essere soci, in qualità di soci sostenitori, gli enti pubblici o privati, ed in particolare le associazioni di categoria, o le persone che intendano contribuire concretamente allo sviluppo della cultura nelle materie giuridiche ed economiche.
    La qualità di Socio ordinario e sostenitore si acquista previa domanda dell'interessato.
    I Soci sono sottoposti a disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  • Art.7 - I soci hanno diritto di partecipare con voto deliberativo alle assemblee, nonché di godere di quelle agevolazioni che venissero deliberate dal Consiglio.
  • Art.8 - La qualità di socio si perde per decesso e per dimissioni volontarie con effetto dal momento dell'accettazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo.
  • Art.9 - Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti per morosità i soci che non ottemperino al versamento della quota associativa annuale od alle altre obbligazioni che eventuialmente avessero assunto verso l'associazione entro il termine fissato caso per caso dal Consiglio.
    Decadono dalla qualità di socio i falliti non riabilitati, gli interdetti e gli inabilitati.
  • Art.10 - La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, e non è rivalutabile.


GLI ORGANI SOCIALI

  • A) ASSEMBLEA
  • Art.11 - L'assemblea rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, obbligano tutti i soci.
    L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
    L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione dei bilanci, per la nomina delle cariche sociali, per la discussione ed approvazione di tutti gli altri oggetti posti all'ordine del giorno.
    L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritebga opportuno ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno i due quinti dei soci.
    Nelle assemblee non si possono trattare se non gli argomenti posti all'ordine del giorno.
    La convocazione dell'assemblea è fatta in ogni caso dal Consiglio Direttivo, con avviso inviato a mezzo lettera raccomandata, ovvero telefax o posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
  • Art.12 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida quando siano presenti o rappresentati due quinti dei soci.
    L'assemblea, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, si considera costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.
    Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto delle astensioni.
  • Art.13 - In deroga a quanto sopra stabilito, le deliberazioni che importino modificazioni allo statuto, devono in ogni caso essere prese col voto favorevole di almeno un terzo dei soci.
  • Art.14 - Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso sottoscritta.
    Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno sette giorni.
    Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee, con delega scritta, da altro socio non consigliere o dipendente dall'associazione.
    Tuttavia ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.
  • Art.15 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, se nominato dal Vice-Presidente, o da persona eletta dall'assemblea. Il Presidente nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, ove ne ravvisi l'opportunità, due scrutatori.
    Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, ove siano stati nominati, dagli scrutatori.
    Nelle assemblee le deliberazioni si fanno con alzata di mano.
  • B) CONSIGLIO DIRETTIVO
  • Art.16 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dall'assemblea, composto da cinque a nove membri, liberamente eleggibili, scelti tra i soci.
  • Art.17 - Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'impostazione generale dei programmi e delle altre attività che l'associazione si prefigge, compresa la fissazione delle quote associative annue e tutti quegli atti che ritiene necessari, utili ed opportuni, per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che lo statuto riserva tassativamente all'assemblea dei soci.
  • Art.18 - Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza o impedimento, se nominato, il Vice Presidente, rappresentano l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed allo stesso è demandata la firma sociale.
    Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente e, anche all'infuori dei propri membri, un tesoriere ed un segretario.
    Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente e al Vice Presidente parte dei propri poteri e può anche nominare speciali Procuratori per il compimento di singoli atti o di categorie di atti; esso ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione, formula programmi e compie qualsiasi atto necessario per il conseguimento dei fini sociali.
  • Art.19 - Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo reputa opportuno e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.
    Gli avvisi di convocazione sono inviati al domicilio di ogni Consigliere e di ogni Revisore dei Conti, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Detti avvisi devono contenere l'indicazione delle materie da trattare. Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide quando intervengono almeno tre dei suoi membri.
  • Art.20 - Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti ed, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni del Consiglio è fatto constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  • C) REVISORE DEI CONTI
  • Art.21 - L'associazione, nel caso in cui l'assemblea lo reputi opportuno, può avere un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effetivi, tra cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, anche non soci, nominati dall'assemblea. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  • Art.22- I Revisori dei Conti, se nominati, partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, esaminano, ogni qualvolta lo ritengano opportuno ed anche individualmente, le scritture e gli atti dell'associazione, controllano nei modi di cui sopra, le esistenze di somme, valori ed in genere di ogni attività di proprietà dell'associazione, esaminano i libri sociali, i bilanci preventivi e consuntivi riferendone all'assemblea dei soci, ed in genere controllano l'operato del Consiglio Direttivo in relazione alle norme del presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea.


ESERCIZI SOCIALI - BILANCI

  • ART.23- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina al 31 dicembre.
    Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'esercizio seguente e li presenta per l'approvazione all'assemblea, accompagnandoli con propria relazione oltre che con la relazione dei Revisori dei Conti, se nominati.
    Il Consiglio, otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea dei soci, deposita a disposizione dei soci, nella sede dell'associazione, i bilanci insieme alle proprie osservazioni ed a quella dei Revisori dei Conti, se nominati.
  • Art.24- Gli eventuali utili di esercizio sono destinati esclusivamente al miglior raggiungimento degli scopi dell'associazione e non può essere distribuito ai soci alcun dividendo od interesse o compenso e nemmeno possono essere fra di essi ripartite le eventuali riserve dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
    Le cariche sociali sono gratuite.


SCIOGLIMENTO

  • Art.25- Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'associazione, l'assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. I liquidatori hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.


REGOLAMENTO

  • Art.26- L'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà approvare un regolamento interno, con le maggioranze stabilite dall'art. 12 del presente statuto.
Associazione Culturale Ragionieri Commercialisti, P.Iva:02276930969